Art. 33.
(Aree verdi pubbliche).

      1. Nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, e in particolare dei minori in età scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico, come definito dal regolamento e dalla presente legge.

 

Pag. 54